Un prodotto innovativo può costituire la differenza: esistere e distinguersi sul mercato o soccombere schiacciati dalla concorrenza. Lo stato e la comunità europea incentivano la tua ricerca e sviluppo con importanti bonus fiscali.
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COS'É IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA
R&S
Discutendo con referenti amministrativi ed imprenditori nelle aziende è facile incontrare
ancora oggi perplessità sugli strumenti di sostegno alle attività imprenditoriali. Molti operatori
del settore hanno generalizzato inducendo le imprese a pensare sempre in termini di bando a
sostegno dell'imprenditorialità o meglio sostegno dei più fortunati, vicini, amici, affaccendati.
La realtà è in parte differente ed è opportuno conoscere e distinguere i vari strumenti
accomunati nei termini di finanza agevolata.
I bandi sono strumenti episodici o ciclici, hanno normalmente una data d'apertura entro la
quale è opportuno predisporre la documentazione per accedere all'agevolazione prima di altre
imprese. Sono presentati da vari enti a livello nazionale, regionale o provinciale. In genere il
risultato positivo del bando si concretizza con un accredito bancario o l'accesso a finanziamenti
agevolati.
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I bonus fiscali sono invece strumenti strutturali che consentono alle imprese, presentando
opportuna documentazione, d'usufruire di sconti sul carico fiscale. I bonus fiscali quindi sono
soldi che non saranno spesi per tasse.
Il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo è quindi un bonus fiscale pensato per premiare le
imprese virtuose che investono in modo incrementale risorse economiche per indagare
possibili soluzioni di prodotti o servizi nuovi al fine di introdurli sul mercato.
CREDITO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO PRECOMPETITIVO
Lo strumento definito con il decreto legge Destinazione Italia n° 190/2014 e s.m.i. è
l'opportunità offerta a tutte le imprese Italiane di usufruire di un credito sulle imposte che può
essere calcolato sommando i costi interni ed esterni sostenuti per l'attività di ricerca svolta in
azienda. Di fatto si raccolgono i costi già sostenuti nell'anno precedente e si applicano aliquote
differenti in funzione della natura del costo al fine di determinare una sorta di sconto che si
concretizza in un rigo negativo sul modello F24. Una soluzione dunque per ridurre gli esborsi
dovuti alle imposte quali IVA, IRES e altre imposte locali e tributi a carico dell'impresa.
COME S’E’ EVOLUTA LA NORMATIVA
Originariamente lo strumento di Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo era erogato come
fosse un bando da “click day”. La legge 190/2014 ha poi facilitato l’accesso al beneficio fiscale
con l’obbligo da parte delle imprese di tenere memorie ed adeguate documentazioni circa le
ricerche condotte e l’obbligo di una Revisione Contabile dedicata alla verifica delle corrette
imputazioni di costo.
Nel 2020 pur comprendendo il valore della ricerca nel campo industriale la legge di bilancio ha
fortemente ridotto il beneficio portandolo dal 50% al 12%. La legge ha però aperto la strada ai
benefici relativi ai costi legati all’innovazione tecnologica (6%), ecologica e digitale (10%) e di
design (6%).
Per l’anno 2021, con la legge di Bilancio n° 160 del 27/12/20 si è definito un nuovo approccio:
1) Perizia Giurata obbligatoria che in Y-Key abbiamo sempre voluto contemplare nelle
pratiche dei nostri clienti già dal 2015;
2) aumento delle aliquote del beneficio (innovazione tecnologica al 10%, innovazione
ecologica e digitalizzazione al 15%, moda e design al 10%);
3) incremento del 150% della base di calcolo per contratti con Ricercatori qualificati
(dottorati, laureati in materie scientifiche), Università e Istituti di Ricerca.
Quali spese vengono considerate?
Sommariamente sono rendicontabili:
spese interne relativamente al personale qualificato, gli amministratori e quote d’ammortamento di impianti dedicati alla ricerca;
spese esterne sostenute con Università e centri di ricerca, Start up innovative, imprese fornitrici di prototipi o servizi e professionisti che hanno svolto parti della ricerca o hanno collaborato all’interno dell’organizzazione con consulenze tecniche.